(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1
                         del 13 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per l'anno 1987, il termine previsto nel primo comma dell'art. 64,
della legge regionale 26 novembre 1986, n.  70,  concernente:  "Testo
unico  delle  norme  che  regolano  la materia dell'artigianato nella
regione Abruzzo", e' spostato al 20 dicembre 1987.